Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

Fondo sostegno all’editoria, dal 28 ottobre invio delle domande per accedere ai contributi

La fase di presentazione delle domande telematiche per beneficiare del contributo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive che hanno effettuato investimenti in tecnologie innovative nel 2023, va dal 28 ottobre al 19 novembre 2024 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 ottobre 2024).

La misura, istituita dalla Legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 375, è rivolta alle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva.

 

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell’anno 2023 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. Al riguardo il MIMIT comunica che, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

 

Le risorse, stanziate nell’ambito del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, sono così suddivise:

  • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;

  • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;

  • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l’anno 2023 possono presentare la domanda telematica dal 28 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del MIMIT.

D.Lgs. di revisione delle disposizioni in materia di accise approvato dal CdM in esame preliminare

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.