Superbonus: il momento di sostenimento della spesa in ipotesi di ”sconto integrale” in fattura

L’Agenzia delle entrate si è soffermata in materia di Superbonus e sconto in fattura fornendo chiarimenti sulla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 103).

In tema di detrazioni, come  già chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Al riguardo l’Agenzia ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI, rammentando che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non non può considerarsi emessa; tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

 

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

 

Viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini prestabiliti, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettante al detentore dell’immobile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del TUIR in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di un’assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza, nonché del bonus mobili per l’arredo dello stesso immobile (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 102).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

 

Come già ribadito dalla circolare n. 17/E/2023, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Con particolare riferimento al ”Superbonus”, tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio costituisca titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

L’istante, pertanto, potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione di cui al suddetto articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.

 Disciplina fiscale delle locazioni brevi: l’Agenzia delle entrate chiarisce le novità 2024

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi (Agenzia delle entrate, circolare 10 maggio 2024, n. 10/E).

L’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 al fine di:

  • innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca;

  • delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell’UE, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

 

Semplificazione per gli intermediari

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.

Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Linee guida per non residenti

Nella nuova formulazione del comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017:

– gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia, operano attraverso la stessa;

– i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia;

– i soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.